opponibilitā ai terzi degli atti societari
Cass. 23.3.2001, n. 4180
Alle societā a
responsabilitā limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494, c.c., prescrive,
in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata
"del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione
aggiornata".
L'art. 2457 ter, c. 1 e 2, c.c.,
disciplina il regime di opponibilitā ai terzi degli atti per i quali č prevista
la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla
pubblicazione la opponibilitā verso i terzi della modificazione statutaria č iuris
et de iure, prima di quel termine l'atto č inopponibile solo se il
terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema
della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta
l'inopponibilitā, sino a quando la societā non dimostri la conoscenza del
terzo.